Quali tutele per le nuove famiglie?

Quali tutele per le nuove famiglie?

Quali tutele per le nuove famiglie?

 

Nuovi modelli di famiglia

Le tutele coniugali concesse dal matrimonio, ora estese anche alle unioni civili, non valgono per le convivenze. Le tutele alternative nel passaggio ereditario, e non solo, esistono ed è importante pren- derle in considerazione.

La famiglia non è più quella di una volta. Il tradizionale nucleo alla “Mulino Bianco”, composto da marito, moglie e uno o più figli è stato messo in crisi da vari fattori tra cui la riduzione del tempo libero, la carriera, la crisi economica etc… In Italia sono sempre meno i matrimoni, mentre aumentano i casi di separazione e divorzio. Sono quindi nati nuovi modelli di famiglia, nei quali il vincolo matrimoniale non è più necessario. In tutti questi casi vengono a mancare una serie di obblighi e relativi diritti che due persone unite (anche se non in matrimonio) in una stabile convivenza, vorrebbero avere. Sul tema il legislatore è intervenuto proprio lo scorso anno con la Legge 76, chiamata Cirinnà dal nome della relatrice.

 

Nascono le unioni civili

La Legge Cirinnà ha introdotto nell’ordinamento italiano le unioni civili e una regolamentazione delle convivenze di fatto. Le unioni civili sono riservate a coppie dello stesso sesso, mentre le convivenze di fatto possono riguardare sia coppie omosessuali che eterosessuali. Non si tratta solo di una differenza terminologica. Mentre i componenti di un’unione civile acquistano gli stessi diritti, assumono gli stessi doveri, hanno le stesse protezioni dei coniugi (escluse le tematiche figli e adozioni), così non è per una coppia di conviventi che pure abbia deciso di registrare la propria situazione all’anagrafe, come previsto dal legislatore. In particolare i conviventi non godono di alcun diritto di successione ereditaria e vengono penalizzati da un’imposizione fiscale più alta in termini successori (8% senza franchigia contro 4% con 1 milione di euro di franchigia). Non hanno nemmeno il diritto di ricevere il Tfr e la pensione di reversibilità in caso di morte del convivente.

 

Alternative per trasferire il patrimonio

I conviventi di fatto, che abbiano o meno optato per l’ufficializzazione della loro relazione davanti a un ufficiale dell’anagrafe, non ricevono pertanto una tutela completa dalla legge e devono provvedere altrimenti. Non mancano, fortunatamente, strade alternative. A cominciare da quella più classica, la redazione di un testamento al fine di attribuire diritti successori al proprio partner. Non sempre, tuttavia, questa soluzione è la più adatta e la più conveniente sotto l’aspetto fiscale. In alternativa al testamento si possono sottoscrivere delle polizze assicurative. Rientrano in questo ambito le polizze assicurative a vita intera e quelle temporanee caso morte.

La polizza assicurativa vita intera consente di pianificare il trasferimento di una parte di patrimonio ai beneficiari, pertanto al proprio compagno/a, garantendo l’esenzione ai fini dell’imposta di successione e donazione. Inoltre permette di godere del regime di impignorabilità e insequestrabilità dei capitali investiti nella polizza.

La polizza temporanea caso morte (Tcm) prevede la liquidazione del capitale investito al convivente superstite o a eredi privilegiati (come per esempio figli nati da matrimoni precedenti) che hanno diritti successori inderogabili.
La costituzione di un Trust rappresenta un’ulteriore possibilità. Mediante questa figura giuridica mutuata dall’ordinamento anglosassone, viene nominato un Trustee che amministra un patrimonio per un obiettivo prestabilito. Per esempio, nel caso di una coppia, conservarlo per trasferirlo al convivente al momento della morte del convivente che crea il Trust. Si deve tenere presente che questa soluzione comporta costì maggiori.

È invece basato sul codice civile (art. 1322) il contratto di affidamento fiduciario con il quale uno dei due conviventi concorda con un altro soggetto (affidatario fiduciario) di destinare i beni affidati a vantaggio di uno o più soggetti beneficiari, sulla base di un programma la cui attuazione è assegnata al fiduciario che si impegna a tal scopo.

Da non dimenticare poi l’istituto della donazione. Per esempio uno dei conviventi potrebbe donare all’altro l’abitazione in cui vivono. La donazione potrebbe essere effettuata con riserva di usufrutto oppure ancora potrebbe essere vincolata. In quest’ultimo caso i beni donati sono vincolati per la protezione di interessi meritevoli di tutela.

Un altro strumento di protezione da considerare è il vincolo di destinazione ex. art. 2645 ter c.c., mediante il quale i conviventi possono vincolare determinati beni per la protezione di interessi meri- tevoli di tutela.
Come già detto, i conviventi di fatto vengono penalizzati anche per ciò che concerne la reversibilità della pensione o il trasferimento del Tfr in caso di morte di uno dei due. È quindi necessario pensare a una fonte di reddito sostitutiva investendo in fondi previdenziali.

 

A ciascuno il suo

Prevedere il futuro non è ancora possibile, prepararsi per il futuro sì. Ciò vale in tutte le situazioni di coppia previste dalla legge: matrimonio, unione civile, convivenza di fatto registrata e non registrata. Ciascuna ha bisogno di soluzioni personalizzate. Per esempio, relativamente alle coppie sposate, è importante analizzare la situazione famigliare complessiva del singolo cliente e pianificare la situazione patrimoniale in relazione ai potenziali rischi.

Il sistema di analisi del passaggio generazionale (SAG) di Azimut ha l’obiettivo di costruire una pianificazione successoria mirata e personalizzata. Un primo documento descrive la situazione attuale relativamente alla composizione del patrimonio complessivo e la situazione successoria. Un secondo report consiglia alcune azioni da mettere in atto sul patrimonio al fine di soddisfare le esigenze specifiche del cliente, cercando di ottenere contemporaneamente un’ottimizzazione fiscale. Contiene inoltre i vari strumenti a disposizione per la protezione del patrimonio (assicurazioni, trust, successione e così via).

Liberamente tratto da “Azimut Relevant” newsletter

 

Sonia Bergo Wealth Manager

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